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Gli alloggi su area 167 nel Comune di San Giuliano Milanese sono stati realizzati da alcune Cooperative o da Imprese di Costruzione in seguito ad una convenzione esistente tra: Cooperative/Imprese, Comune e CIMEP – Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (vedere altre informazioni in fondo alla scheda).
A chi si rivolge
Ai cittadini che hanno acquistato un alloggio in edilizia convenzionata o in edilizia convenzionata-agevolata da almeno 5 anni, come previsto nelle convenzioni tra Comune, Cooperative/Imprese e CIMEP (vincolo di inalienabilità).
Fanno eccezione i seguenti casi:
trasferimento di residenza in altri comuni;
trasferimento per necessità di avvicinarsi al posto di lavoro;
trasferimento per motivi di salute;
inidoneità dell'alloggio per la variazione del numero dei componenti familiari;
scioglimento del nucleo familiare o per i nubendi mancata formazione del nucleo familiare;
sopravvenute difficoltà finanziarie.
Accedi al servizio
Consegnare all'ufficio Protocollo una comunicazione di vendita dell'alloggio in carta semplice allegando:
l'atto di assegnazione dell'alloggio di proprietà o il rogito;
la copia della CONVENZIONE CIMEP dell'alloggio di proprietà;
il verbale di consegna dell'alloggio da parte della Cooperativa.
Nel caso non siano ancora trascorsi 5 anni dall'acquisto per poter vendere l'alloggio è necessario richiedere un'autorizzazione all'Ufficio Edilizia Privata.
Per richiedere tale autorizzazione consegnare all'ufficio Protocollo una richiesta in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Edilizia Privata del Comune, indicando la motivazione per cui si vuole vendere l'appartamento e allegando tutta la documentazione utile a dimostrare quanto affermato.
In merito alla dichiarazione del prezzo di vendita, si sottolinea che i venditori in accordo con gli acquirenti possono vendere al prezzo così stabilito:
ai sensi della convenzione;
oppure ai sensi della deliberazione di G.C. n. 182 del 09/11/2010 "Recepimento del nuovo meccanismo di calcolo del prezzo di vendita degli alloggi realizzati nell'ambito dei lotti del Piano di Zona Consortile."
- Nel caso in cui il prezzo è stabilito ai sensi della deliberazione il calcolo può anche essere effettuato da un tecnico abilitato allegando perizia, copia planimetria catastale delle unità immobiliari e fotocopia listino prezzi degli immobili.
Inoltre il tecnico incaricato dovrà allegare alla perizia il modulo "Nuovo metodo prezzo di cessione" in allegato o quanto meno la perizia dovrà contenere tutte le specifiche del modulo.
Al fine di consentire una migliore stesura della perizia, nella delibera e nel file determinazione CIMEP, in allegato, sono esposte le specifiche relative al nuovo meccanismo di calcolo.
- Nel caso in cui il prezzo è stabilito ai sensi della convenzione i venditori dovranno allegare un documento sul quale è riportato il calcolo del prezzo di cessione.
Gli alloggi su area 167 possono essere in edilizia convenzionata e in edilizia convenzionata-agevolata.
Quest'ultima tipologia comprende quelle abitazioni che hanno ancora in corso un contributo erogato per abbattere gli interessi su un mutuo oppure per abbattere il costo dell'alloggio (L. 457/78 e ll.rr 3/82 e 32/85).
L'area di tali abitazioni inoltre può essere ceduta in diritto di superficie (chi acquista è proprietario solo dell'appartamento) oppure in diritto di proprietà (si diventa proprietari anche del terreno su cui l'abitazione è costruita).
NORMATIVA:
- Delibera Comunale n° 579/93;
- Delibera di Giunta Comunale n°182 del 9/11/2010 (vedi allegato).