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AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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Tutti i certificati anagrafici e di stato civile possono essere sostituiti dall’autocertificazione, cioè da una dichiarazione sostitutiva di certificazione scritta e firmata direttamente dall’interessato, che ha la stessa validità del certificato.

A chi si rivolge

Ai cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni:

  • italiani e dell'Unione Europea;
  • extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ma solo se i dati e i fatti possono essere verificati presso soggetti pubblici italiani e per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia e il loro Paese di provenienza.

Accedi al servizio

E' possibile:

  • compilare il modulo per l'autocertificazione, in allegato;
  • utilizzare un semplice foglio di carta e menzionare la legge che disciplina l'autocertificazione: D.P.R. n°445 del 28/12/2000.

In fondo alla pagina è possibile consultare gli stati, qualità personali e i fatti che possono essere dichiarati*.

Registrandosi al portale “Anagrafe on line”  o dellAnagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR del Ministero dell’Interno, è possibile ottenere in visura o in stampa autocertificazioni precompilate pronte da firmare (consultare le schede correlate).

L'autocertificazione non necessita né di bollo né di firma autenticata: l'interessato firmerà la dichiarazione e la presenterà direttamente all'ufficio competente, allegando fotocopia di un documento d'identità.

Tutte le Amministrazioni Pubbliche (uffici pubblici, gestori di pubblici servizi) e i privati sono, per legge, obbligati ad accettare le autocertificazioni.
La dichiarazione potrà anche essere presentata tramite terza persona ( ad es. patronati, associazioni di categoria, agenzie, familiari ecc.), per posta o per fax.

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tempi e scadenze

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dei documenti che sostituiscono:

  • I certificati di nascita, morte, titolo di studio ecc..., attestanti stati e fatti personali non suscettibili di modifiche hanno validità illimitata;
  • gli altri certificati e le le risultanze anagrafiche hanno una validità di sei mesi dalla data di presentazione, a meno che eventuali disposizioni normative o regolamentari non ne prevedano una durata maggiore.

E' possibile l'utilizzo dell'autocertificazione "scaduta", mediante una dichiarazione fatta sul documento stesso, in cui si specifichi che le informazioni in essa contenute sono valide perché non hanno subito variazioni; tale dichiarazione deve essere firmata dall'interessato, senza che sia necessaria l'autentica.

Casi particolari

  • Minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • Interdetti: può dichiarare il tutore;
  • Inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • Chi non sa o non può firmare deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale (vedere scheda correlata);
  • Chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figlio, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

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Servizi

Ulteriori informazioni

Confermato

* La dichiarazione sostitutiva si certificazione può riguardare i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e il luogo di nascita
  2. residenza
  3. cittadinanza
  4. godimento dei diritti civili e politici
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  6. stato di famiglia
  7. esistenza in vita
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  10. appartenenza a ordini professionali
  11. titolo di studio, esami sostenuti
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  16. stato di disoccupazione
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione
  18. qualità di studente
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231
  25. qualità di vivenza a carico
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

Le dichiarazioni sostitutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.

In caso di dichiarazione falsa o mendace, il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Da settembre 2020 anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato ( Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4 ).

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74,  richiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio, che prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.

L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

NORMATIVA

- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000
- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183

Ultimo aggiornamento

18/05/2023