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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall’interessato, con cui si possono attestare numerose situazioni riferite a se stessi o ad altri soggetti, delle quali si è direttamente a conoscenza. Quanto dichiarato non deve già essere in possesso delle Amministrazioni Pubbliche e non può essere attestato con l’autocertificazione (vedere scheda correlata).

E’ possibile:

  • dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona…), FATTI (avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un certo abuso edilizio…), QUALITÀ PERSONALI (essere titolare d’impresa; non essere soggetto all’imposta sui redditi..);
  • attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione sia conforme all’originale (vedere scheda correlata).

Le dichiarazioni sostitutive non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non può contenere:

  • manifestazioni di volontà, quali deleghe configuranti una procura, autorizzazioni, rinunce,  mandati, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc.
  • promesse di adempimenti futuri
  • la costituzione di rapporti giuridici di diritto privato, o la loro  modificazione o estinzione
  • contratti, che rientrano nella esclusiva competenza del notaio.

Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

A chi si rivolge

Ai cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni:

  • italiani e dell'Unione Europea;
  • extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ma solo se i dati e i fatti possono essere verificati presso soggetti pubblici italiani e per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia e il loro Paese di provenienza.

Accedi al servizio

Compilare il modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: i moduli, a seconda dei casi specifici, sono in allegato o ritirabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

In alternativa è sufficiente utilizzare un semplice foglio di carta e menzionare la legge che disciplina l'autocertificazione: D.P.R. n°445 del 28/12/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere accettate:

  • dagli organi della Pubblica Amministrazione;
  • dai gestori di pubblici servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI, ATM ecc.) nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza;
  • dai privati.

Non bisogna recarsi in Comune ad eccezione di quando la dichiarazione debba essere presentata:

  • ad alcuni soggetti privati​​​​​, come banche, assicurazioni, ecc.;
  • a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi, ad esempio in caso di  delega alla riscossione della pensione (vedere scheda correlata).

In tali casi le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessitano di autentica, per le modalità consultare la scheda informativa correlata.

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Casi particolari

Per chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute, ad esempio, in caso di persona vittima di incidente stradale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.

Chi è impossibilitato a firmare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ad esempio in caso di persona analfabeta o paralizzata, potrà fare la dichiarazione davanti al Pubblico Ufficiale competente a riceverla, il quale attesterà che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato (vedere scheda correlata).

Allegati

Ulteriori informazioni

Confermato

Le dichiarazioni sostitutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.

In caso di dichiarazione falsa o mendace, il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Da settembre 2020 anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato ( Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4 ).

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74,  richiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio, che prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.

L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

NORMATIVA

- Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"
- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000;
- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183.

Ultimo aggiornamento

11/05/2023