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L’autenticazione di firma, o sottoscrizione, consiste nell’attestazione da parte di un notaio, cancelliere, o da un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma su un documento è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione.
La firma deve essere autenticata quando un’istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedere scheda correlata) sono presentate:
a soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc.);
a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio la delega alla riscossione della pensione).
Non sono ammesse manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, autorizzazioni, deleghe, rinunce, contratti, scritture private, procure.
A chi si rivolge
Ai cittadini maggiorenni anche residenti in altro Comune.
Accedi al servizio
Presentarsi presso gli sportelli Certificazioni-Documenti oppure fissare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:
utilizzando il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
Marca da bollo da 16,00euro più 0,52 euro per i diritti di segreteria; l'imposta di bollo può anche essere pagata in modo virtuale presso gli sportelli Certificazioni-Documenti.
Solo per alcuni usi, elencati sul retro del modulo di richiesta, che corrispondono alla Tabella (allegatoB) al D.P.R. 642/72 o contenuti in altre leggi speciali, è prevista l'esenzione dal bollo.
Se il cittadino, nell'apposito spazio del modulo di richiesta, indica come uso uno di quelli per cui è prevista l'esenzione del bollo, al rilascio del documento dovrà versare 0,26 euro di diritti di segreteria.
Dal 1° aprile 2019 per importi superiori a€ 15,00 è necessario pagare con POS (bancomat o carta di credito). Non si accetta il pagamento in contanti.
Tempi e scadenze
Le autentiche vengono eseguite immediatamente e non hanno scadenza.
Casi particolari
Il cittadino inabilitato o impossibilitato a recarsi autonomamente presso gli uffici comunali, per infermità fisica temporanea o permanente, può richiedere l'autentica della firma presso il proprio domicilio (vedere scheda correlata).
L'autentica non viene effettuata nei confronti di chi non è in grado di intendere e volere, in tal caso la firma deve essere apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina.
Nel caso di autentica a chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del pubblico ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dalla prefettura.
L'autenticazione di un documento redatto in lingua straniera può essere chiesta sole se allo stesso venga allegata una traduzione ufficiale in italiano eseguita da un traduttore iscritto al registro di traduttori ufficiali presso il tribunale o al registro di periti ed esperti della Camera di commercio. L'autentica di sottoscrizione verrà redatta sul testo originale, ma esclusivamente in lingua italiana.
per le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 08/07/2005, n. 169).