Tutti i certificati anagrafici e di stato civile possono essere sostituiti dall’autocertificazione, cioè da una dichiarazione sostitutiva di certificazione scritta e firmata direttamente dall’interessato, che ha la stessa validità del certificato.
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Tutti i certificati anagrafici e di stato civile possono essere sostituiti dall’autocertificazione, cioè da una dichiarazione sostitutiva di certificazione scritta e firmata direttamente dall’interessato, che ha la stessa validità del certificato.
Ai cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni:
E' possibile:
In fondo alla pagina è possibile consultare gli stati, qualità personali e i fatti che possono essere dichiarati*.
Registrandosi al portale “Anagrafe on line” o dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR del Ministero dell’Interno, è possibile ottenere in visura o in stampa autocertificazioni precompilate pronte da firmare (consultare le schede correlate).
L'autocertificazione non necessita né di bollo né di firma autenticata: l'interessato firmerà la dichiarazione e la presenterà direttamente all'ufficio competente, allegando fotocopia di un documento d'identità.
Tutte le Amministrazioni Pubbliche (uffici pubblici, gestori di pubblici servizi) e i privati sono, per legge, obbligati ad accettare le autocertificazioni.
La dichiarazione potrà anche essere presentata tramite terza persona ( ad es. patronati, associazioni di categoria, agenzie, familiari ecc.), per posta o per fax.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dei documenti che sostituiscono:
E' possibile l'utilizzo dell'autocertificazione "scaduta", mediante una dichiarazione fatta sul documento stesso, in cui si specifichi che le informazioni in essa contenute sono valide perché non hanno subito variazioni; tale dichiarazione deve essere firmata dall'interessato, senza che sia necessaria l'autentica.
* La dichiarazione sostitutiva si certificazione può riguardare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
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Le dichiarazioni sostitutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.
In caso di dichiarazione falsa o mendace, il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Da settembre 2020 anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato ( Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4 ).
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74, richiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio, che prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.
L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.
NORMATIVA
- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000
- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183
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