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L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per:
la separazione consensuale;
il divorzio;
la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
A chi si rivolge
Ai coniugi che vogliono separarsi o divorziare che:
siano entrambi d’accordo;
non abbiano in comune:
figli minorenni;
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
accordi di trasferimento patrimoniale;
non debbano stabilireaccordi di trasferimento patrimoniale, salvo l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Se non vi sono le condizioni sopra riportate il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni ed è necessario rivolgersi a un avvocato.
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
Accedi al servizio
Qualora il Comune di San Giuliano Milanese sia quello:
di iscrizione dell’atto di matrimonio, e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio,
in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero,
di residenza di uno dei coniugi,
per tutte le informazioni presentarsi all'ufficio di Stato Civile previo appuntamento:
Le parti devono compilare il modello di dichiarazione indicando tutte le informazioni necessarie per avviare il procedimento. I moduli relativi alle possibili casistiche sono in allegato oppure disponibile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Tale modello debitamente sottoscritto da entrambi i richiedenti deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune alla seguente mail: servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.it con allegato un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di Stato Civile di volersi separare o divorziare.
Al primo incontro l’ufficiale di Stato Civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni, per confermare l’accordo.
Al secondo appuntamento l’ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.
- Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014, convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970, in caso di divorzio, è possibile, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- La legge n. 55 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 26 maggio 2015, reca nuove disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Da questa data è infatti possibile chiedere il divorzio:
dopo dodici mesi di separazione ininterrotta dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
dopo sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
- L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014, che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile in assenza:
di figli minori;
di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
di figli maggiorenni non autosufficienti.
L'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
E' anche possibile in presenza:
di figli minori;
di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
di figli maggiorenni non autosufficienti.
In questo caso l'accordo deve essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
Iscrizione dell’atto di matrimonio;
Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.