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ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (AMB) ANNO 2023

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L’Assegno di Maternità di base (AMB), previsto dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001, è una prestazione concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS alle donne che

  • non beneficiano di nessuna indennità di maternità obbligatoria (quella prevista nel periodo in cui non è possibile lavorare, di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, per le lavoratrici dipendenti o le socie lavoratrici di cooperative, per le lavoratrici autonome, per le imprenditrici agricole o per le libere professioniste);
  • che percepiscono un’indennità inferiore all’importo concesso dal Comune;
  • in caso di nascita o di affidamento preadottivo o di adozione  senza affidamento di un figlio/a;
  • a condizione che posseggano determinati requisiti soggettivi ed economici, sotto elencati.

A chi si rivolge

Per accedere alla prestazione la donna deve possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

  •  essere residente nel Comune di San Giuliano Milanese;
  • il figlio/a per cui si richiede l’assegno deve essere residente nel nucleo familiare della richiedente;
  • il figlio/a per cui si richiede l’assegno deve essere nato/a nel 2023 e di età non superiore a 6 mesi oppure, in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, si deve essere verificato, nel 2023, l’ingresso nella famiglia anagrafica della donna di almeno un minore di età non superiore a 6 anni o, in caso di affidamenti ed adozioni internazionali, di età non superiore ai 18 anni;
  • avere cittadinanza italiana o comunitaria o non comunitaria - vedere in allegato (*) i requisiti relativi alla cittadinanza;
  •  non aver beneficiato e/o non aver diritto a beneficiare, relativamente al figlio/a per cui si richiede il contributo, di alcuna indennità di maternità obbligatoria (quella prevista, in genere, due mesi prima del parto e tre mesi dopo) da parte di INPS, di altra cassa previdenziale o da parte del datore di lavoro; è possibile richiedere un integrazione, se l'indennità di maternità obbligatoria ricevuta da altri soggetti è inferiore a quella concessa dal Comune;
  • quando la richiesta è presentata da donna in possesso di uno dei titoli di soggiorno idoneo ai sensi di legge, anche il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di titolo di soggiorno collegato ad almeno un genitore;
  • essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, di valore non superiore ad euro 19.185,13 (Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia - in GU n. 48 del 25.02.2023), dalla quale risulti calcolato:
    • l’ISEE ORDINARIO, valido anche per prestazioni agevolate rivolte a minori, elaborato ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013, nel caso di genitori conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati ovvero nel nucleo è presente un solo genitore mentre l’altro risulta estraneo ai sensi dell’art. 7 comma 1 punti a), b), c), d), e) del DPCM 159/2013
    • l’ISEE specifico PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI, elaborato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013, nel caso in cui un genitore non sia residente nel nucleo familiare del minore, non sia coniugato con l’altro genitore e abbia riconosciuto il figlio;
  • non avere richiesto né beneficiato dell’Assegno di Maternità di Stato dell'INPS, previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 151/2001.

Accedi al servizio

Per accedere alla prestazione occorre inviare, con anticipo di almeno 15 giorni prima della scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, una email al Comune indirizzata a: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it, specificando:

  • il cognome e nome della madre richiedente;
  • il numero di telefono cellulare e l’e-mail ai quali si desidera essere contattati;
  • la prestazione che si vuole richiedere (es: AM 2023);
  • cognome, nome e data di nascita del figlio/i per il/i quale/i si richiede l’agevolazione;
  • per i cittadini non comunitari: il cognome ed il nome del/dei genitore/i e del/i figlo/i che hanno fatto richiesta alla Questura di rilascio/aggiornamento dei titoli di soggiorno.

Allegare alla stessa e-mail i seguenti documenti in formato PDF (non saranno accettati documenti in altro formato, ad esempio fotografico Jpeg, png, ecc):

  • attestazione ISEE in corso di validità, dalla quale risulti calcolato:
    • l’ISEE ORDINARIO, valido anche per prestazioni agevolate rivolte a minori, elaborato ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013, nel caso di genitori conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati ovvero nel nucleo è presente un solo genitore mentre l’altro risulta estraneo ai sensi dell’art. 7 comma 1 punti a), b), c), d), e) del DPCM 159/2013;
    • l’ISEE specifico PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI, elaborato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013, nel caso in cui un genitore non sia residente nel nucleo familiare del minore, non sia coniugato con l’altro genitore e abbia riconosciuto il figlio;
  • documento d’identità della richiedente (fronte/retro);
  • tessere sanitarie o codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare (fronte/retro);
  • codice IBAN relativo al conto corrente od alla carta prepagata dotata di IBAN intestato alla madre richiedente;
  • per i soli cittadini non-comunitari: i titoli di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare e/o le ricevute postali con i relativi bollettini postali pagati che attestano l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno.

IMPORTANTE:

  1. NON ALLEGARE ALLA E-MAIL IL MODULO DELLA DOMANDA DI ASSEGNO MATERNITÀ’ DI BASE COMPILATO E FIRMATO IN QUANTO LA PROCEDURA PREVEDE CHE, SE IN POSSESSO DEI REQUISITI, LA RICHIEDENTE SARA’ CONVOCATA IN COMUNE PER FIRMARE L’ISTANZA PREDISPOSTA E PRECOMPILATA DALL’ENTE
  2. LE E-MAIL INCOMPLETE (es: per mancanza di documentazione e/o delle informazioni, per scansioni illeggibili con allegati non pertinenti, ecc) NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE
  3. L’UNICO MODULO VALIDO PER PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITÀ’ DI BASE ANNO 2023 E’ QUELLO PREDISPOSTO DALL’ENTE E, PERTANTO, EVENTUALI DOMANDE COMPILATE SU MODULO DIFFORME NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE
  4.  IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO PER ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE IBAN E/O PER ERRATA INDICAZIONE DEGLI INTESTATARI DEL RAPPORTO FINANZIARIO, IL COMUNE E’ ESONERATO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ’ .

Ricevuta l’e-mail dell’utente, il Comune verificherà la completezza delle informazioni, dei documenti allegati e la sussistenza dei requisiti d’accesso alla prestazione. Se i requisiti risulteranno soddisfatti la richiedente sarà convocata in Comune per firmare il modulo della domanda predisposto e precompilato dall'Ente ed infine riceverà, via e-mail, riscontro di avvenuta registrazione della pratica.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio ed all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. 

 

 

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Costi e vincoli

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.
Per l'anno 2023 l'importo dell’assegno maternità, se spettante in misura intera, è pari a complessivi euro 1.917,30, erogati in una unica soluzione (euro 383,46 mensili x 5 mensilità).

L'assegno è concesso dal Comune, ma è l'INPS che provvede al pagamento. Dopo la chiusura del bando, il Comune effettua i controlli e, conclusi i medesimi, provvede a concedere o negare l'assegno. In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all'INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale dichiarato del richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati medesimi.

La richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune alla e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ente (“Modulo di comunicazione di cambio residenza” e/o “Modulo di comunicazione aggiornamento del codice IBAN”), ogni modifica intervenuta successivamente alla presentazione della domanda relativa alla residenza ed al codice IBAN auto certificati. Tali moduli sono in allegato, oppure possono essere ritirati all'ingresso del Comune in via De Nicola, 2.

Tempi e scadenze

La domanda di assegno di maternità di base 2023 è presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna nel caso di adozione o affidamento.
Per ogni evento (nascita, adozione o affidamento) si può presentare una sola domanda
E’ possibile aggiungere integrazioni alla domanda già presentata, ma queste devono essere fatte entro il termine di 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, salvo quanto sopra precisato nel caso di attesa di permesso di soggiorno.

Casi particolari

A) La donna che al momento di presentazione della domanda, possiede tutti i requisiti previsti tranne quello del titolo di soggiorno, di cui però ha fatto la richiesta alla Questura per sé e per il/i figlio/i nato/i, può presentare comunque l’istanza, compilando il modulo. In questa ultima circostanza, ai sensi della Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010, la domanda presentata sarà tenuta in sospeso dal Comune fino al conseguimento dei titoli richiesti, che dovranno essere tempestivamente inviati, in scansione PDF, alla e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "Modulo di integrazione della documentazione relativa ai titoli di soggiorno", in allegato o che può essere ritirato all'ingresso del Comune in via De Nicola, 2
B) Se la madre o l'adottante o l'affidataria è deceduta oppure minorenne, la domanda viene presentata :
dal padre, se il figlio è stato riconosciuto e si trova nella famiglia anagrafica del padre ed è soggetto alla sua potestà, oppure se vi sia affidamento esclusivo al padre;
dal padre, in caso di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre; inoltre la madre deve risultare residente nel territorio dello Stato al momento del parto
C) Quando la madre è minorenne e non ricorrono le condizioni di cui al punto B), la domanda è presentata dal tutore o altro legale rappresentante.

Ulteriori informazioni

Confermato

NORMATIVA

- Art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001
- D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452;
- DPCM 159/2013;
- Direttiva 2011/98/UE
- D. Lgs. 286/1998

Ultimo aggiornamento

04/05/2023