Secondo quanto previsto dalla Legge n. 241 del 1990 il cittadino ha diritto a prendere visione e a richiedere copia di tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale (delibere, determinazioni, direttive, circolari, ordinanze…).
L’accesso agli atti è escluso solo per alcune categorie di atti:
1. quelli coperti da segreto di Stato,
2. quei documenti la cui visione sarebbe pregiudiziale per:
- l’ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità,
- la politica monetaria e valutaria,
- la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali,
- la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese (garantendone la visione ai diretti interessati). Es. documenti sul personale, sulla vita privata, relazioni o rapporti che implicano una valutazione morale, tecniche di investigazione ecc…