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CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI E DI GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI

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Il certificato di iscrizione alle liste elettorali attesta l’iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del Comune di residenza; non è mai sostituibile con l’autocertificazione.

E’ necessario:

  • per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati:
  • in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni.

Il certificato di godimento dei diritti politici attesta che l’interessato non ha perso il godimento dei diritti politici, cioè il diritto di voto, di ricoprire cariche elettive, di associarsi in partiti politici e di petizione; E’ sostituibile con l’autocertificazione.

Può essere richiesto:

  • per l’ammissione a concorsi pubblici in genere (Pubblica Amministrazione, carriere militari, amministrazioni locali);
  • per l’iscrizione in particolari Albi quali quello dei Giudici Popolari, nell’Albo Unico degli scrutatori e nell’Albo degli scrutatori di seggio.

A chi si rivolge

Ai cittadini maggiorenni, residenti anche in altri Comuni, che vogliano richiedere il certificato per se stessi o per terze persone di cui conoscono i dati anagrafici.

L'intestatario del certificato di iscrizione alle liste elettorali deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza.
Per il rilascio del certificato di godimento dei diritti politici si deve anche avere la cittadinanza italiana.

Non possono ottenere il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali o del godimento dei diritti politici gli esclusi dal diritto di voto, in seguito a cause ostative previste dalla legge: quali dichiarazione di fallimento, sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici, sentenze penali irrevocabili (art. 2, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

Accedi al servizio

Il certificato può essere:

  • scaricato on line autenticandosi nella sezione Anagrafe on line, per i cittadini residenti a San Giuliano Milanese (vedere scheda correlata);
  • richiesto via posta o per email (vedere scheda correlata).

E' anche possibile presentarsi presso gli sportelli Certificazioni-Documenti oppure fissare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:

  • utilizzando il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
  • o contattando il numero  02 98207399.

Per la richiesta compilare il modulo in allegato o ritirarlo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Costi e vincoli

I certificati rilasciati ad uso elettorale sono esenti da costi.

Tempi e scadenze

Rilascio immediato.

La validità è di 6 mesi dalla data del rilascio.
Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.

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Servizi

Ulteriori informazioni

Confermato

Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale, l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici.

Per i cittadini stranieri appartenenti alla Comunità Europea, l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le Elezioni Europee o per le Elezioni Comunali, avviene sempre su richiesta dell'interessato (vedere scheda informativa correlata).

In caso di perdita del diritto al voto in seguito a cause ostative previste dalla legge (art. 2, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il Sindaco notifica all'interessato un provvedimento con le motivazioni della perdita del diritto al voto e viene ritirata la tessera elettorale.

Consultare le relative schede correlate per tutte le informazioni sugli altri certificati rilasciati dai Servizi Demografici, e cioè:

- I certificati anagrafici e i certificati anagrafici di nascita, di morte, di matrimonio e di unione civile;
- I certificati storici di residenza o di stato di famiglia;
- I certificati e gli estratti di stato civile
- i certificati e gli estratti di leva militare.

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.

Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La normativa vigente infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione.

NB A differenza del certificato di godimento dei diritti politici  il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

NORMATIVA
- Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

Ultimo aggiornamento

01/06/2023