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PAGAMENTO MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - INGIUNZIONI FISCALI - RATEAZIONE

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Le sanzioni pecuniarie (multe) per violazioni al Codice della Strada possono essere recapitate dalla Polizia Locale attraverso:

  • Preavvisi di sosta, che consistono nel “biglietto” lasciato sul parabrezza del veicolo;
  • verbali di accertamento notificati, che sono:
    • quelli “contestati” su strada da un agente ed immediatamente consegnati nelle mani del trasgressore, al momento dell’accertamento della violazione;
    • quelli non “contestati” su strada ma recapitati via posta (raccomandata o Pec), entro 90 giorni dalla violazione, all’effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo.

In assenza di pagamento nei termini (60 gg dalla contestazione o notifica), nel caso non sia stato presentato ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo e sarà riscosso tramite ingiunzione fiscale, notificata all’intestatario del verbale e contenente in dettaglio tutti gli addebiti (importo aumentato, interessi, spese di accertamento e notificazione).

Ad oggi, a fronte delle novità normative introdotte, la procedura di riscossione è gestita:

  • dall’Agenzia delle Entrate, per verbali di accertamento riconducibili al primo semestre dell’anno 2012, tramite cartelle di pagamento;
  • da Fraternità Sistemi impresa sociale di Brescia Via Rose di sotto n. 61 (recapiti telefonici: 030 835 9400; 030 835 9499), per i verbali di accertamento formalizzati a partire dal secondo semestre dell’anno 2012, tramite ingiunzioni fiscali.

A chi si rivolge

Ai cittadini che hanno commesso una violazione del codice della strada.

Accedi al servizio

- Il pagamento della sanzione può essere effettuato secondo le modalità riportate sul preavviso /verbale di accertamento e cioè tramite PagoPA collegandosi al seguente indirizzo https://sangiulianomilanese.comune-online.it/web/polizia-locale.

- La cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale contengono tutte le indicazioni necessarie per provvedere al pagamento.

E' possibile comunque rivolgersi all'Agenzia delle Entrate o a Fraternità Sistemi per tutte le informazioni del caso e per inoltrare eventuali richieste di rateazione del pagamento.

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Costi e vincoli

- I Preavvisi di sosta possono essere pagati, entro il 30° giorno dalla data di violazione, nella misura ridotta del 30%. In tale caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione.
Il preavviso di sosta riporta la cifra da pagare già decurtata del 30% e pertanto non sarà necessario procedere ad alcun calcolo.

Se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla data della violazione occorre attendere la notifica dell’atto tramite raccomandata postale; in tale caso il preavviso “muta” in verbale di accertamento e all’importo della violazione verranno aggiunte le spese di notifica e di accertamento pari a 16 euro, che non possono essere decurtate.

- I verbali notificati possono essere pagati in misura ridotta del 30% entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione  o alla notificazione del verbale  o per l’intero importo entro 60 giorni.
I verbali di accertamento recano due importi: uno “ridotto del 30%” pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° giorno in poi.
La riduzione del 30% non si applica:

  • alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, il sequestro del veicolo;
  • alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

Dal 61° giorno il verbale è riscosso tramite ingiunzione fiscale e l'importo della sanzione pecuniaria da pagare aumenta e diventa la metà dell'importo massimo previsto dalla legge per la sanzione specifica, al quale vanno aggiunte le spese per l'emissione dell'ingiunzione a carico dell'intestatario del verbale.

Chi si trova in condizioni economiche disagiate può richiedere il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per una o più violazioni del Codice della Strada, purché siano state accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro. Consultare l'allegato per i requisiti e i tipi di rateizzazione.
La presentazione della richiesta implica rinuncia a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione.
La richiesta di rateizzazione, in allegato, deve essere compilata in tutte le parti e trasmesse entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, con le seguenti modalità:

Avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rateazione della sanzione pecuniaria è ammessa opposizione dinnanzi al Giudice di Pace.

Tempi e scadenze

I verbali di infrazione devono essere notificati entro 90 giorni (360 se il destinatario risulta residente all’estero) dalla data di accertamento della violazione ed il primo tentativo di notificazione avviene attraverso il servizio postale.

Se l’atto non viene ritirato presso il servizio postale i termini per il calcolo del pagamento decorrono dall’11° giorno di giacenza (i 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale si calcolano a partire dalla data del 2° avviso di giacenza recapitato al destinatario). In questo caso il verbale sarà considerato notificato “per compiuta giacenza” a norma di legge.

Nel caso di verbali recapitati per posta, che non siano stati consegnati presso l’abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l’ufficio postale, il termine di 5 giorni decorre dall’effettivo ritiro presso il servizio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall’inizio della giacenza presso l’ufficio postale.

Ulteriori informazioni

Confermato

Consultare le schede correlate, nel caso si voglia:

  • presentare un ricorso amministrativo;
  • chiedere il rimborso per il pagamento errato di un verbale;
  • richiedere l'annullamento:
    • dei preavvisi di sosta in sede di autotutela;
    • dei preavvisi di sosta o dei verbali di accertamento, per avvenuto pagamento;
    • delle cartelle di pagamento o delle ingiunzioni fiscali in sede di autotutela, tramite istanza di sgravio.

NORMATIVA

- Il Codice della Strada e il relativo Regolamento;
- Deliberazione di Giunta n. 42 del 24/03/2011;
- Deliberazione di Giunta n. 80 del 12/05/2013.

Ultimo aggiornamento

19/10/2022