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Per poter effettuare pubblicità fonica politico-elettorale o commerciale è necessario richiedere un’autorizzazione.
A chi si rivolge
A tutti i cittadini.
Accedi al servizio
Compilare il modulo corrispondente alla richiesta (politico-elettorale o commerciale) in allegato, in doppia copia, indicando:
i giorni in cui si effettua la pubblicità;
il veicolo utilizzato con il relativo numero di targa.
Allegare al modulo una marca da bollo da 16 Euro, non necessaria solo in caso di propaganda elettorale.
In caso di pubblicità fonica politico-elettorale o comunque riguardante l'attività di partiti politici:
consegnare il modulo all'Ufficio Protocollo del Comune;
ritirare l'autorizzazione presso l'ufficio Lavori Pubblici del Comune, previo appuntamento al numero 0298207302;
fissare un appuntamento con l'ufficio Tributi utilizzando il sistema "Booking" o telefonando negli orari di apertura per il versamento dell'eventuale canone.
In caso di pubblicità fonica commerciale:
consegnare il modulo all'Ufficio Protocollo del Comune;
fissare un appuntamento con l'ufficio Tributi utilizzando il sistema "Booking" o telefonando negli orari di apertura, per ritirare l'autorizzazione e per il versamento del canone.
Per pubblicità fonica durante il periodo elettorale (30 giorni prima delle elezioni), per la modulistica, consultare la notizia correlata.
Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Costi e vincoli
Il pagamento del canone Unico Patrimoniale (vedere scheda correlata) dovrà essere effettuato con pago PA, a seguito di avviso di pagamento inviato dall'ufficio Tributi
Le associazione Onlus hanno diritto all'esenzione sull'imposta comunale sulla pubblicità.
Le associazione sportive, i partiti politici e gli organizzatori di spettacoli viaggianti godono della riduzione del 50% sulla tariffa.
Tempi e scadenze
Richiedere l'autorizzazione con 10 giorni di anticipo. Nei periodi elettorali 5 giorni prima dell'iniziativa da pubblicizzare.
Il rilascio dell'autorizzazione ha validità solo per le date indicate nella richiesta.
Casi particolari
Per quanto riguarda la pubblicità commerciale, ne è vietata l'effettuazione mediante sosta di veicoli pubblicitari (Art. 54, lett. g del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. q del D.P.R n. 495/1992 - c.d. "posterbus" o "vela"). Su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che non sia visibile.
- nuovo Codice della Strada, art. 23 c.8;
- D.Lgs. n°285/1992, art. 54;
- D.P.R. n° 495/92, art. 59;
- Legge n°130/95, art.7, c.2;
- D.Lgs. n°507/93;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.