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RESIDENZA E CAMBIO VIA - DICHIARAZIONE

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La residenza è il luogo in cui il cittadino vive abitualmente.
Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora da un Comune, italiano o estero, ad un altro, mentre per cambio via una variazione di indirizzo o di abitazione all’interno dello stesso Comune.

A chi si rivolge

  • Ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari e extracomunitari (consultare gli allegati A e B).

Accedi al servizio

Nel termine di 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento, è necessario comunicare il cambio di residenza.

- E' possibile farlo attraverso lo Sportello telematico Anagrafe on line dal proprio PC (per tutte le informazioni consultare la scheda correlata).

- Se non si sceglie la modalità online è necessario compilare il modulo di "Dichiarazione di residenza",  in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

La dichiarazione deve essere firmata:

  • da tutti i componenti maggiorenni che cambiano residenza; i firmatari, impossibilitati a recarsi agli Sportelli possono sottoscrivere la dichiarazione preventivamente;
  • dall'intestatario scheda della famiglia in Anagrafe, se l'immobile in cui si richiede la residenza è già abitato da un nucleo familiare;  in alternativa l'intestatario della scheda può compilare il modulo di assenso in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
  • da entrambi i genitori in caso di cambio di residenza di un minore; se uno dei genitori è impossibilitato a recarsi agli Sportelli può compilare il modulo in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune; è sufficiente la firma di un solo genitore se uno dei due è l'unico ad avere la potestà sul minore o nel caso di genitore vedovo.

Il modulo di "Dichiarazione residenza", una volta compilato, firmato e corredato dagli allegati di seguito specificati, potrà essere:

  • presentato recandosi presso l'ufficio Anagrafe del Comune oppure fissando un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:
    • attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
    • o contattando il numero  02 98207399.
  • inviato per raccomandata al seguente indirizzo: Comune di San Giuliano Milanese - Ufficio Anagrafe - Via E. De Nicola, 2;
  • inviato per via telematica ad uno dei seguenti indirizzi:
    servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.it, comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
    La modalità telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

    • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
    • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

L'ufficio Anagrafe provvederà all'accertamento dei requisiti sia d’ufficio che a mezzo di eventuale accertamento della dimora abituale da parte della Polizia Locale: per permettere una corretta verifica, è necessario apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi, (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).

Leggere in fondo alla scheda le informazioni relative al cambio del medico curante, alla tassa sui rifiuti e alla tessera elettorale.

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Cosa serve

Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:

  • carta d'identità di tutti coloro che si trasferiscono; se si tratta del cambio di residenza di un minorenne, il documento d'identità di entrambi i genitori;
  • il codice fiscale di tutti coloro che si trasferiscono;
  • documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio, in base a quanto stabilito dal D.L. n. 47/2014 (vedere le informazioni in fondo alla scheda alla voce NORMATIVA), cioè:
    • copia del rogito, contratto di affitto ecc..;
    • oppure:
      • "dichiarazione del possesso di documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio" (rogito, contratto d'affitto, di comodato d'uso, di sublocazione ecc..), limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico;
      • "dichiarazione del proprietario" di aver regolarmente ceduto l'immobile in locazione o di averlo messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d'uso, ecc.);
      • "dichiarazione del conduttore", di aver regolarmente ceduto in sublocazione l'immobile;
  • eventuali moduli di assenso, come sopra specificato: "Assenso intestatario scheda della famiglia in Anagrafe" o "Assenso genitore del minore", corredati di documento d'identità del firmatario.

I moduli per le dichiarazioni sono disponibili in allegato o ritirabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;

- Sarà necessario indicare l'eventuale possesso di patente di guida e di veicoli da parte di tutti coloro che si trasferiscono.
L' art n°49 della legge n. 120 del 2020 abolisce il rilascio del tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sulla carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. La variazione di residenza nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), avviene in automatico.
Il cittadino, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.

- Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare  anche la documentazione indicata nell'allegato A.
- Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell'allegato B.
- Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in Anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Tempi e scadenze

- L'ufficiale d'anagrafe, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, rilascerà all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, oppure la invierà via mail o via posta al cittadino e agli eventuali controinteressati.

  • Se sulla base dei controlli effettuati, le dichiarazioni contenute nella documentazione  sono ritenute conformi alla situazione di fatto entro i successivi 45 giorni, avviene la nuova residenza senza che il cittadino riceva altre comunicazioni da parte del Comune (silenzio-assenso).
  • Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'ufficio Anagrafe provvederà a inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto e ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando con effetto retroattivo quella precedente.
    Qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), l'ufficio provvederà a darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

-La verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea viene effettuata prima dell'iscrizione anagrafica.

- Dalla data in cui il cittadino ha consegnato il modulo di "Dichiarazione di residenza" può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R. 445/2000,  in attesa della conclusione del procedimento.

La registrazione avviene nei 2 giorni lavorativi successivi,  dal terzo giorno il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Entro 5 giorni lavorativi l'Ufficio Anagrafe trasmetterà per via telematica al Comune di precedente residenza la richiesta di cancellazione. Quando quest'ultimo provvederà a confermare la cancellazione e a fornire tutti i dati necessari al completamento dell'iscrizione sarà possibile l'eventuale rilascio della carta d'identità.

I certificati potranno essere scaricati dal servizio Anagrafe on line o tramite il servizio ministeriale dell’ANPR a nuova residenza avvenuta (al massimo a partire da 45 giorni dalla richiesta).

Ulteriori informazioni

Confermato

- Se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione o vincoli affettivi…- con almeno una di loro - la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia.

- Non è possibile dichiarare di essere residente presso un'abitazione in ristrutturazione (cantiere edile): la casa deve essere nelle condizioni tali da permettere di viverci.

- Per effettuare la scelta del medico curante è possibile recarsi presso l'ASST – Distretto 2 San Giuliano Milanese, via Cavour 15, con la comunicazione di avvio del procedimento, rilasciata dall'ufficiale d'anagrafe.

- N.B. Effettuato il cambio di residenza o di via è necessario:

  1. presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI - la tassa sui rifiuti. Per tutte le informazioni consultare la scheda correlata.
  2. ritirare presso l'ufficio Elettorale:
    • la nuova tessera elettorale (vedere scheda correlata), in caso si provenga da un altro Comune;
    • oppure un tagliando indicante il nuovo indirizzo e la nuova sezione elettorale da applicare sulla propria tessera, nel caso di cambio di via.
      Presentarsi dotati:
    • di un documento d'identità valido;
    • della tessera elettorale rilasciata precedentemente; nell'eventualità non si sia in grado di restituire la tessera elettorale consegnata dal Comune di emigrazione, si dovrà compilare una dichiarazione di smarrimento davanti all'operatore dello sportello.

- In seguito alla registrazione del cambio di abitazione avviene, invece, l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati della Motorizzazione civile, INPS e Agenzia delle Entrate.

NORMATIVA

- Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge 23.05.2014, n. 80 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge." 
Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

- D.P.R. 223 del 30/05/1989
- D.L. N. 5 del 09/02/2012 convertito da legge N. 35 del 4/4/2012
- D.P.R. 154 del 31/05/2012 regolamento di attuazione
- Legge n. 241/1990
- D.P.R. 445 del 28/12/2000
- D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014, n. 80
- riguardo l'aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza: la legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020

Ultimo aggiornamento

27/07/2023