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ELEZIONI E PROCEDURE DI VOTO

L’art. 48 della Costituzione Italiana stabilisce che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”.

Esistono diverse tipologie di elezioni:

  • elezioni politiche, in cui si vota per eleggere i membri del Parlamento;
  • elezioni amministrative, in cui si vota per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
  • elezioni regionali, in cui si vota per l’elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale;
  • elezioni Europee, in cui si vota per eleggere i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
  • il referendum abrogativo;
  • il referendum confermativo.

A chi si rivolge

Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Giuliano Milanese che avranno compiuto 18 anni, entro il primo giorno della data delle consultazioni.
Per l'elezione del Senato della Repubblica, invece, possono votare coloro che hanno compiuto 25 anni, entro il primo giorno della data delle consultazioni.

Sono esclusi dal voto coloro che sono interdetti dai pubblici uffici.

Accedi al servizio

Per votare, basta recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità.

I documenti di identità riconosciuti al seggio sono:

  • Carta d’identità
  • Ricevuta richiesta Carta d’Identità Elettronica
  • Passaporto
  • Patente
  • Libretto di Pensione
  • Porto d’armi
  • Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
  • Tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato
  • Tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia convalidata da un comando militare
Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Casi particolari

Votano:

  • in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per cause di servizio:
    • i militari delle Forze armate;
    • gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente per il servizio allo Stato;
    • gli appartenenti alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • nel Comune in cui si trovano i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco previa attestazione certificata del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto e del Sindaco del comune presso il quale si esercita il diritto di voto;
  • nel luogo di ricovero, i degenti in ospedali e case di cura:
    • negli ospedali e luoghi di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500;
    • negli ospedali e luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva, il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori;
    • negli ospedali e luoghi di cura minori il voto viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario;
  • nel luogo di detenzione, i detenuti , previa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto in tali luoghi, da far pervenire al Sindaco entro 3 giorni prima del voto; nei luoghi di detenzione con più di 500 detenuti aventi diritti di voto, la raccolta del voto è ripartita in più seggi.

Tutti gli elettori, di cui sopra, per votare devono esibire oltre alla tessera elettorale, anche l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi appositamente predisposti su indicazione del Sindaco.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

20/10/2022