A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione. In tutti gli altri casi l’obbligo viene “assorbito” dalla registrazione del contratto di compravendita o di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.
La “cessione di fabbricato” deve comunque sempre essere presentata nel caso si venda o si affitti un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.
Inoltre in base alle disposizioni in merito alla disciplina dell’immigrazione, chiunque, a qualsiasi titolo, dà ospitalità o alloggio ad un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto ad effettuare la “dichiarazione di ospitalità stranieri“.