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Il Tar respinge l'istanza cautelare proposta dalla Chiesa Cristiana Evangelica sull'ordinanza comunale per abuso edilizio

Data di pubblicazione:

giovedì 31 ottobre, 2019

Tempo di lettura:

2 min

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ll Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (2° Sezione) mercoledì 30 ottobre ha rigettato l’istanza cautelare proposta dall’Ass.Punto Luce Chiesa Cristiana Evangelica per l’annullamento “previa sospensione dell’efficacia” dell’ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico, datata giugno 2019, relativa ad abusi edilizi nello stabile di via Gorizia, per il quale è prevista una destinazione ad uso commerciale. ll provvedimento era stato emesso dall’Ente dopo alcuni sopralluoghi dai quali sarebbe emerso che la struttura in questione non risponde ai requisiti che Regione Lombardia ha imposto sugli spazi dedicati alla preghiera.

Le motivazioni del TAR si sono basate sui precedenti giurisprudenziali in materia che hanno portato ad avvalorare il fatto che la condotta dell’Ente Locale sia stata aderente alle norme regionali.

In particolare, il TAR ha ritenuto che il fondamento dell’ordinanza comunale sia quello di “consentire all’Amministrazione di poter controllare in via preliminare la conformità alla disciplina urbanistica delle strutture che, essendo suscettibili di richiamare un notevole afflusso di persone, comportano un conseguente notevole aggravio di carico urbanistico sul territorio, senza pertanto alcuna lesione della “libertà religiosa” dei membri dell’associazione che nei relativi locali possono comunque “intrattenersi per eventualmente svolgere anche l’attività di semplice preghiera, non contraddistinta da un afflusso generalizzato e periodico di una moltitudine di persone.”

Commenta il Sindaco, Marco Segala: Siamo lieti ma non sorpresi dell’ordinanza del Tar, in quanto fortemente convinti della correttezza e legittimità del nostro operato. L’atto adottato dall’Ufficio Tecnico Comunale infatti, come ha ritenuto il Tribunale, non è censurabile quando ordina di adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire l’utilizzo dei locali quali luogo di culto, nel senso della periodica e massiccia partecipazione di fedeli a riti religiosi che possono creare problematiche urbanistiche e viabilistiche. Ribadisco ancora una volta che il nostro unico scopo è sempre stato e resta quello di far rispettare le leggi e tutelare la pubblica e privata incolumità.”

Il Comune di San Giuliano Milanese è rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, avvocato esperto in Diritto Costituzionale e docente all’Università Bocconi.

 

*rif. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. n. 3162 del 21/6/2019 e n. 4681 del 5/7/2019

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Ultimo aggiornamento

31/10/2019