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TRIBUTI: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMU- PAGAMENTO OLTRE I TERMINI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

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In caso di pagamento dell’IMU oltre i termini il cittadino dovrà pagare una sanzione e gli interessi per ogni giorno di ritardo.

Con il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di pagare l’imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto a quella normale e gli interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. In fondo alla scheda ne sono indicate le varie tipologie.

In caso non si provveda al ravvedimento entro l’anno, l’ufficio Tributi accerta gli interessi e la sanzione per mancato versamento, pari al 30% del tributo dovuto.

A chi si rivolge

Ai cittadini contribuenti.

Il Ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Accedi al servizio

In caso di Ravvedimento Operoso è possibile effettuare automaticamente il calcolo dell'importo da pagare utilizzando il programma on line accessibile dal sito: "Portale Tributi".
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Il pagamento deve essere fatto mediante il Modello F24, barrando sul modello la voce "Ravvedimento".

Per fissare un appuntamento con l'ufficio Tributi per eventuali chiarimenti, è possibile utilizzare il sistema di prenotazione "Booking" o contattare telefonicamente l'ufficio negli orari di apertura.

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Costi e vincoli

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

  • 2021 : 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020)
  • 2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019)
  • 2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018)
  • 2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017)
  • 2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016)
  • 2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)
  • 2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale.")

Tempi e scadenze

Si può provvedere al ravvedimento operoso entro l'anno.

Ulteriori informazioni

Confermato

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento operoso:

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  2. Ravvedimento Breveapplicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
  4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, sopra illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

NORMATIVA

- Art. 13 del Decreto legislativo 472/97 
- Decreto Fiscale 2020

Ultimo aggiornamento

19/10/2022