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Il Giudice Popolare fa parte della Giuria Popolare presente presso la Corte di Assise di primo e di secondo grado (d’Appello). L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire tale funzione.
A chi si rivolge
Per diventare giudice popolare è necessario avere:
per la Corte d'Assise:
la cittadinanza italiana e godere dei diritti civili e politici;
buona condotta morale;
essere residenti nel Comune;
età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65;
diploma di scuola secondaria di primo grado;
per la Corte d'Assise d'Appello:
oltre ai requisiti sopra indicati il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
i magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
gli appartenenti alle forze armate dello stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello stato, in attività di servizio;
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
i membri del Parlamento;
i commissari delle regioni;
i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali;
i Prefetti delle Province.
Accedi al servizio
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello.
Per iscriversi consegnare il modulo di richiesta, in allegato, all'Ufficio Elettorale.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali:
predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.
NORMATIVE
- Legge n. 287 del 1951 art. 21
- Legge n. 405 del 1952 art. 3
- Legge n. 1441 del 1956 art. 27