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CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE OSPITALITA' STRANIERI

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A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione dicessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione. In tutti gli altri casi l’obbligo viene “assorbito” dalla registrazione del contratto di compravendita o di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

La “cessione di fabbricato” deve comunque sempre essere presentata nel caso si venda o si affitti un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.

Inoltre in base alle disposizioni in merito alla disciplina dell’immigrazione, chiunque, a qualsiasi titolo, dà ospitalità o alloggio ad un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto ad effettuare la dichiarazione di ospitalità stranieri“.

A chi si rivolge

Per la "cessione di fabbricato" ai cittadini che abbiano:

  • ceduto un immobile, solo nei casi non soggetti a registrazione;
  • venduto o affittato un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.

Per la "dichiarazione di ospitalità stranieri" ai cittadini che abbiano ospitato o dato alloggio ad un cittadino extracomunitario o apolide.

Accedi al servizio

Compilare il modulo di comunicazione, in allegato, oppure ritirabile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, e consegnarlo allo Sportello al Pubblico della Polizia Locale in via De Nicola, 2.

Nel modulo indicare se si tratta di comunicazione di cessione fabbricato e/o di dichiarazione di ospitalità stranieri.

In caso di dichiarazione di ospitalità stranieri, tutte le persone interessate devono presentarsi allo Sportello della Polizia Locale per la firma.

La Polizia Locale avrà cura dell'inoltro della pratica direttamente alla Questura di Milano.

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Cosa serve

In caso di cessione fabbricato:

  • il modulo di comunicazione compilato in tre copie (originale e 2 fotocopie).
  • due copie del documento d'identificazione del cessionario, cioè colui che entra in possesso dell'immobile (carta d'identità, patente di guida o passaporto);
  • due copie del documento d'identificazione di chi cede l'immobile (carta d'identità, patente di guida o passaporto);
  • due copie del permesso di soggiorno del cessionario e del cedente, se extracomunitari;
  • due copie del contratto di affitto o compravendita.

In caso di comunicazione di ospitalità stranieri:

  • il modulo di comunicazione compilato in quattro copie (originale e 3 fotocopie).
  • tre copie del documento d'identificazione di chi concede ospitalità (carta d'identità, patente di guida o passaporto);
  • tre copie del documento d'identificazione di chi è ospitato (carta d'identità, patente di guida o passaporto);
  • tre copie del permesso di soggiorno dell'ospitante e dell'ospitato, se extracomunitari;
  • tre copie del contratto di affitto o compravendita.

Tempi e scadenze

La comunicazione di cessione fabbricato e la dichiarazione di ospitalità stranieri devono essere presentate entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l'immobile stesso.

La comunicazione della cessione dell'alloggio ha valore per tutta la durata della cessione stessa.

Per mancata presentazione di comunicazione o violazione delle disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa:

  • da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37, per le cessione di fabbricato;
  • da un minimo di Euro 160,00 ad un massimo di Euro 1.100,00, per la comunicazione di ospitalità stranieri.

In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco. Nel ricorso dovranno indicare in modo chiaro le ragioni per le quali chiedono l'archiviazione del verbale o la riduzione dell'importo della sanzione.

Casi particolari

IMPORTANTE:
A seguito dell'emergenza dovuta alla guerra in Ucraina e alle modalità di gestione dell'accoglienza dei cittadini ucraini che arriveranno in Italia, si allega il modulo da utilizzare per la dichiarazione di ospitalità trasmesso dalla Prefettura di Milano.

Ulteriori informazioni

Confermato

NORMATIVA

- Decreto Legge n° 59 del 21 marzo 1978 convertito nella legge n°191 del 15/5/1978 (Comunicazione cessione fabbricato);
- Legge n°689/81;
- Decreto Legislativo n. 23/2011 (registrazione dei contratti di locazione);
- Decreto Legislativo n. 70/2011 (registrazione dei contratti di vendita di immobili);
- Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

Ultimo aggiornamento

13/07/2023