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Dal 1° gennaio 2021 i Comuni istituiscono, con proprio regolamento, il Canone Unico Mercatale, relativo alla concessione di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
A chi si rivolge
A chi esercita commercio su aree pubbliche:
su posteggi dati in concessione, nei mercati periodici e nei posteggi isolati;
in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
Contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione l'ufficio Lavori Pubblici ne darà comunicazione all'Ufficio Tributi, che provvederà all'invio dell'avviso di pagamento
Gli spuntisti, nei giorni di mercato, versano il canone direttamente agli agenti della Polizia Locale.
Il Comune di San Giuliano Milanese ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti PagoPa® e il pagamento può essere eseguito:
sul Sito dell'Ente, della propria Banca, degli altri canali di pagamento con carte, conto corrente, CBILL;
oppure in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato accreditato in contanti, con carte o conto corrente.
Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Costi e vincoli
Il canone è calcolato in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata; è determinato in base alla categoria della via, alla superficie occupata espressa in metri quadrati, alla durata dell’occupazione e ai coefficienti moltiplicatori di adattamento.
Le tariffe sono state stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 15-12-2020, consultabile in allegato.
La tariffa standard giornaliera di riferimento in base alla popolazione del comune di San Giuliano Milanese è pari a euro 1.20 (art. 1, comma 842, della Legge 160/2019).
Tempi e scadenze
L'avviso di pagamento del Canone Unico Mercatale viene inviato dall'ufficio Tributi in quattro rate nelle quali è specificata la data di scadenza.
- Il Canone Unico Mercatale, articolo 1, comma 837 (Legge 160/2019) "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate." (cosiddetto "canone unico mercatale").
- Il canone unico mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il predetto canone unico e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal codice.