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Aggiornamenti disposizioni anti-Covid: DPCM 3/11/2020 e Ordinanze Ministero della Salute

Consulta i provvedimenti di Governo e Regione. Nei mercati cittadini consentita la vendita di soli generi alimentari

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Cos'è

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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 19 novembre

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rinnovate fino al 3 dicembre le misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre con cui Regione Lombardia è stata inserita in “zona rossa”. Resta ferma la possibilità di nuove classificazioni prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 10 novembre

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 4 novembre

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 3 novembre

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 3 novembre 2020 (e relativi allegati), contenenti le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020

In base all’ Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, la Lombardia viene collocata a partire dal 6 novembre, e per almeno 15 giorni a partire da tale data, fra le regioni in ‘zona rossa’, ovvero ad alto rischio, con le conseguenti misure più stringenti:

– È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Si dovrà avere sempre il modello di autocertificazione;

– Chiuse le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

– Chiuse le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

– Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici;

– Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

– Didattica a distanza per le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (ad eccezione del primo anno di scuola secondaria di primo grado). Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e il primo anno della Secondaria di primo grado. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni;

– Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale;

– Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, piscine, centri benessere, centri natatori, centri termali, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie;

– Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

Info: sito del Governo e di Regione Lombardia

Le FAQ relative alle disposizioni del Dpcm 3 novembre 2020 suddivise per aree di criticità

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 24 ottobre

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 24 ottobre 2020 (e relativi allegati) recante le nuove misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19 sull’intero territorio nazionale che produce effetto dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020.
Ecco le principali misure contenute:

– a decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
– dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
– resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo– È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
– sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
– restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, nei settori professionistici e dilettantistici;
– restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
– sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, casinò e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
– restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
– Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
– con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
– sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
– le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9;
– le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
– è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Info: sito del Governo

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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA – 21 ottobre

Il Ministro della Salute e il Presidente di Regione Lombardia hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Il Presidente di Regione Lombardia ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.

Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  • grandi strutture di vendita,
  • esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.

 

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  • generi alimentari,
  • alimenti e prodotti per animali domestici,
  • prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  • prodotti per l’igiene della casa,
  • piante e fiori e relativi prodotti accessori.

 

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

  • ​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
  • con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
  • sono chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle ore 18 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00 e fino alle ore 5.00 del mattino seguente.
  • è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai Sindaci.

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l’intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

Per info: Regione Lombardia

Modello autocertificazione – 22 ottobre
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 18 ottobre 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Ecco, in breve, alcune delle disposizioni contenute nel testo del nuovo DPCM:

Ristorazione​ (es. bar, ristoranti, pub, birrerie)

– Tutte attività di ristorazione potranno operare dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Somministrazione non al tavolo consentita fino alle 18;
– Vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00.  E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
Consegne a domicilio senza vincolo di orario, asporto fino a mezzanotte;
– Nei ristoranti massimo sei persone per singolo tavolo e affissioni all’esterno che indichino il limite massimo di capienza;
– Nessuna limitazione di orari invece per servizi di ristorazione in ospedali, aeroporti e stazioni

Scuola e istruzione

– Attività scolastica continua in presenza;
– Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio. Alle Scuole secondarie di secondo grado è consigliato favorite modalità flessibili per la gestione dell’attività didattica: ingresso alle ore 9 e possibili turni pomeridiani.
– Università: pianificazione libera se in presenza o a distanza sulla base dell’evoluzione dei contagi e in funzione delle esigenze formative.

Sport e attività fisica

– Vietato sport di contatto a livello amatoriale.
– Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale;
– Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche;
– Palestre e piscine: hanno una settimana per adeguarsi ai protocolli di sicurezza. Se rispettato, non verranno chiuse. Diversamente le palestre verranno chiuse.
– Consentiti solo gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale.
– La presenza del pubblico resta fissato a quanto già previsto nel precedente Dpcm.

Altro

– Vietate sagre, fiere locali. Consentite fiere e conferenze stampa a carattere internazionale.
– Stop a congressi, salvo quelli organizzati a distanza. 
– I Sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
– Attività in sale bingo e sale giochi consentite solo dalle ore 8 alle ore 21
– Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico
– Incentivare lo smart working nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private.

 

Info: sito del Governo

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ORDINANZA REGIONALE N. 620   – 16 ottobre

Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre fino al 6 novembre 2020. L’Ordinanza prevede in particolare:

Misure anti-movida

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
  • è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
  • chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

 

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai Sindaci.

Sport di contatto dilettantistici

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

Sale giochi, sale scommesse e sale Bingo

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

Didattica a distanza

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.

Accesso alle RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

Attività economiche 

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Misurazione della temperatura

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento). In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.<br

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

01/12/2020